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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La certificazione energetica degli edifici è uno strumento di valutazione della prestazione energetica degli edifici, un indicatore cioè dei consumi e quindi dei costi ad essi connessi; ed è un obbligo di legge nei casi previsti (vedi più avanti la sezione “obblighi dell'APE”)

A cosa serve?
Serve a sensibilizzare i cittadini e i professionisti sulle problematiche energetico-ambientali: mira ad orientare costruttori, proprietari e inquilini a prediligere edifici caratterizzati da standard elevati di efficienza energetica, alla luce dei connessi vantaggi economici e ambientali.
La certificazione energetica degli edifici offre infatti all'utente finale una misura del carattere energetico del proprio immobile e quindi del suo valore economico.

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Cos'è l' APE?
L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento redatto da un professionista abilitato che, sulla base di dati e calcoli specifici, definisce la classe energetica di appartenenza dell'edificio (A+, A, B, C, D, E, F e G), che ne rispecchia la prestazione e le caratteristiche energetiche. 
Consente al cittadino una valutazione di confronto rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge (anch'essi riportati nell'attestato), unitamente ad eventuali raccomandazioni per il miglioramento della resa energetica in termini di costi-benefici.

Chi è il certificatore
Il certificatore è un professionista abilitato con competenze multidisciplinari, le cui conoscenze vanno dalle tecniche di costruzione alle caratteristiche dei materiali sia tradizionali che innovativi, al funzionamento ed alla gestione degli impianti (termici, di condizionamento, elettrici).
Sono abilitati a rilasciare attestati di certificazione energetica solo i professionisti iscritti ad uno specifico elenco regionale di "certificatori”. L'accreditamento dei soggetti certificatori dipende dal titolo di studio e dalla verifica dell'adeguata competenza comprovata da specifiche dichiarazioni del rispettivo ordine, collegio professionale o associazione oppure dalla frequenza di specifici corsi di formazione per certificatori energetici. Un certificatore iscritto ad un elenco regionale può rilasciare attestati di prestazione energetica nella propria regione; per edifici siti in regioni diverse può farlo soltanto iscrivendosi anche al nuovo elenco, previa verifica dei requisiti richiesti da parte della regione stessa.

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Classificazione energetica
La prestazione o il rendimento energetico di un edificio, attestato dalla certificazione energetica, corrisponde al fabbisogno annuo di energia necessaria per soddisfare:
  • la climatizzazione invernale ed estiva
  • il riscaldamento dell'acqua per uso domestico
  • la ventilazione e l' illuminazione
Grazie alle informazioni riportate sull'APE l'utente è in grado di di confrontare la prestazione del proprio edificio con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B). 
 Approfondimenti (Procedura di calcolo)
Validità temporale dell'ACE
L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal rilascio, a meno di interventi migliorativi sulle prestazioni energetiche dell'edificio.

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Obblighi dell'APE
La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria:
  • nel caso di nuova costruzione di edifici
  • nel caso di ristrutturazione edilizia agli edifici
  • nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari
  • nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari.
Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici la redazione dell'APE avviene all'atto di chiusura dei lavori. Il costruttore ha l'obbligo di nominare, prima dell'inizio dei lavori, un certificatore per la redazione dell'APE e comunicare il suo nominativo al Comune competente per territorio entro la data di inizio lavori.

E' importante ribadire che il permesso di costruzione è subordinato alla certificazione edilizia e che, per le nuove costruzioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della medesima.

In caso di compravendita degli edifici, l'attestato di prestazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore. In caso di locazione degli edifici, l'attestato di prestazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario (locatore) conforme all'originale in suo possesso.

Approfondimenti (Normativa)

Esclusioni
Sono escluse dagli obblighi di stesura dell'ACE le seguenti categorie di edifici e di impianti:
  • gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici
  • i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
  • i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili
  • gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Inoltre sono esonerati dagli obblighi inerenti l'attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso:
  • box;
  • cantine;
  • autorimesse;
  • parcheggi multipiano;
  • locali adibiti a depositi;
  • strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
  • strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi;
  • altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.

L'attestato di certificazione energetica non è poi necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato.
Sanzioni e controlli
Sono previsti sanzioni e controlli per tutti i casi in cui esiste l'obbligo dell'ACE e per tutti gli attori responsabili. E' sanzionabile, secondo misure e tempi che variano a livello regionale:
  • il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero
  • il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla legge
  • il costruttore che non provvede a far produrre l'attestato di certificazione energetica nei casi di nuova costruzione o in quelli di ristrutturazione edilizia
  • il venditore che non rende disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita l'attestato di certificazione energetica
  • il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l'attestato di certificazione energetica.
Sono inoltre previsti accertamenti e ispezioni a campione, da parte di organismi preposti a tali controlli, al fine di verificare la regolarità dell'attestato di certificazione energetica.

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Documenti necessari
I principali documenti necessari al certificatore per impostare la procedura di calcolo messi a disposizione eventualmente dal proprietario (se disponibili) sono:
  • dati catastali: nome e cognome proprietario, Codice Fiscale, Foglio di mappa, Numero di Particella ed eventuale Subalterno, indirizzo completo di numero civico, scala, piano ed eventuale nome del Condominio (in tal caso è utile fornire altresì un riferimento telefonico dell'Amministratore per eventuali approfondimenti)
  • dati generali edificio: anno di costruzione (se noto) o di ristrutturazione con copia, se disponibile, della richiesta di Autorizzazione/Concessione Edilizia, Denuncia Inizio Attività (D.I.A.), Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.).
  • relazione sul contenimento dei consumi energetici (Legge 10/91 sostituita dal D.lgs 311/2006): dovrebbe essere stata fatta in occasione di lavori di nuova costruzione o di ristrutturazione eseguiti dopo il 1991; se il proprietario non ne ha una copia può richiederla al progettista dei più recenti lavori di costruzione / ristrutturazione oppure reperirla presso l'archivio comunale.
  • libretto di impianto (caldaia), rapporti tecnici di manutenzione, analisi dei fumi, numero “bollino verde”
  • progetto esecutivo e/o progetto degli impianti (planimetrie, schemi di funzionamento, schede tecniche); sarebbe utile fornire il nominativo e numero telefonico dell'installatore e/o manutentore della caldaia, per eventuali approfondimenti.
  • fotografie di cantiere
  • certificazioni dei serramenti

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